Le Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm (bande spettrali dell’ultravioletto, del visibile e dell’infrarosso). L’energia associata (E = hν) è indicativamente compresa tra 1,24×10^-3 e 12,4 eV.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le prime emettono radiazioni “in fase” fra di loro (i minimi e i massimi coincidono) e sono generate da L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), cioè sorgenti coerenti; mentre le seconde emettono radiazioni “sfasate” e sono generate da tutte le altre sorgenti che non sono LASER (oltre che dal Sole, che però non rientra nelle ROA perché è sorgente naturale).
I laser sono dispositivi che emettono radiazioni ottiche tipicamente molto direzionali e di elevata intensità, spesso con spettro molto stretto (quasi “monocromatico”). La lunghezza d’onda dipende principalmente dal mezzo attivo impiegato e può ricadere nell’infrarosso, nel visibile o nell’ultravioletto.
Le sorgenti di Radiazioni Ottiche Artificiali interessano molteplici attività e contesti, tra cui:
• riscaldatori radianti;
• forni di fusione metalli e vetro;
• cementerie;
• lampade per riscaldamento a incandescenza;
• dispositivi militari per la visione notturna;
• saldature ad arco elettrico e lavorazioni di materiali;
• sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, lampade abbronzanti, lampade germicide, sistemi LED, ecc.);
• lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico;
• luce pulsata – IPL (Intense Pulsed Light);
• trattamenti UV: sterilizzazione/disinfezione, essiccazione inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione;
• sorgenti laser: applicazioni mediche e medico-estetiche, applicazioni per solo uso estetico (es. depilazione), telecomunicazioni, informatica, lavorazioni di materiali, metrologia e misure, laboratori di ricerca, lettori CD e barcode, laser per discoteche e concerti, ecc.
Sì. Dal 26 aprile 2010 è in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, come previsto dal Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva europea 2006/25/CE.
La valutazione va effettuata nell’ambito del DVR, considerando le sorgenti presenti, le mansioni e le modalità operative effettive.
In generale i rischi che la legislazione intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare riguardo a due organi bersaglio principali:
• occhio (in tutte le sue parti);
• cute.
La tipologia di effetti dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; dall’intensità dipendono sia la possibilità che gli effetti si verifichino sia la loro gravità.
L’interazione della radiazione ottica con occhio e cute può provocare conseguenze dannose. Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle ROA, esistono ulteriori rischi indiretti, quali:
• sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi (abbagliamento, accecamento temporaneo);
• rischi di incendio e/o esplosione innescati dalle sorgenti e/o dal fascio di radiazione;
• rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA (stress termico, contatti con superfici calde, rischi elettrici, ecc.).
Poiché alcune sorgenti laser possono generare radiazioni di elevatissima intensità, i danni possono risultare estremamente gravi.
Per alcuni tipi di laser vanno considerati anche rischi “collaterali” e connessi al processo, ad esempio:
• emissioni/fumi/aerosol/polveri prodotti dalla lavorazione (rischi chimici e biologici connessi al processo);
• rischi legati a sistemi criogenici e gas di raffreddamento della sorgente (se presenti);
• radiazioni collaterali generate dal sistema o dal processo, quando pertinenti al caso specifico.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro metta in atto misure tecniche e organizzative, secondo la gerarchia degli interventi. In particolare:
• adozione di metodi di lavoro che comportino una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
• scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
• misure tecniche per ridurre l’emissione, includendo quando necessario dispositivi di sicurezza, schermature o meccanismi equivalenti;
• programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro;
• limitazione della durata e del livello dell’esposizione (tempi, turnazioni, distanze operative);
• delimitazione, segnalazione e controllo degli accessi alle aree a rischio quando necessario;
• adozione di adeguati DPI (occhi/viso e, se richiesto, cute), con formazione specifica all’uso.
Fermi restando i principi generali del Titolo I del D.Lgs. 81/2008, i riferimenti vanno ricercati in particolare nell’art. 32 e nell’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, dove si richiamano competenze specifiche in materia di rischi da agenti fisici.
In pratica, per “personale qualificato” si intende un soggetto che dimostri competenze documentabili sulla valutazione dei rischi da ROA, in coerenza con norme tecniche e buone prassi. In assenza di un “albo” unico e di requisiti di durata/contenuti fissati per legge, è prudente valutare il professionista sulla base di elementi verificabili, tra cui:
• curriculum specifico sugli agenti fisici e, in particolare, sulle ROA;
• partecipazione a corsi teorico-pratici con verifica dell’apprendimento (documentabile);
• capacità di applicare norme di buona tecnica e buone prassi (metodologia, calcoli, criteri di confronto con i VLE);
• disponibilità di strumentazione idonea e tarata (se necessaria la misura);
• qualità del prodotto finale: relazione tecnica completa, coerente con i requisiti del Titolo VIII, Capo V, e integrabile nel DVR.
Uno schema operativo utilizzabile per la valutazione del rischio ROA è il seguente:
• conoscenza delle sorgenti: censire tutte le sorgenti ROA (evitando di basarsi solo su inventari non aggiornati) e acquisire dati del fabbricante. In assenza, usare documenti tecnici affidabili o letteratura su sorgenti analoghe. Se disponibili classificazioni secondo norme tecniche pertinenti, possono supportare la “giustificazione” (rischio trascurabile) o permettere di valutare il rischio senza misure;
• conoscenza delle modalità espositive: censire le attività che comportano impiego o possibile impiego di sorgenti ROA. Individuare tipologie di sorgenti, modalità d’uso e luoghi di installazione/impiego (layout/planimetrie quando disponibili). Definire tempi, distanze e condizioni operative. Per i laser verificare anche la presenza di riflessioni (speculari/diffuse) e i percorsi del fascio;
• esecuzione di misure (quando necessarie): se mancano dati del fabbricante o riferimenti tecnici utili, effettuare misure strumentali secondo norme tecniche applicabili, con strumenti idonei, tarati e utilizzati correttamente;
• esecuzione di calcoli (quando necessari): dai dati del fabbricante, di letteratura o da misure, ricavare mediante calcoli le grandezze richieste per il confronto con i valori limite (es. stima di irradianza efficace da irradianza spettrale);
• confronto con i valori limite: confrontare risultati (dati tecnici, misure o calcoli) con i Valori Limite di Esposizione (VLE) dell’Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/2008 per stabilire il superamento o meno dei limiti e definire le misure di prevenzione e protezione.
L’art. 216 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti e, quando necessario, misuri e/o calcoli i livelli di ROA, in conformità a norme e riferimenti tecnici riconosciuti:
• per radiazioni non coerenti: riferimenti CIE e CEN;
• per laser: riferimenti IEC (e relative adozioni EN/CEI).
Riferimenti tecnici comunemente utilizzati per ROA non coerenti:
• UNI EN 14255-1 (UV);
• UNI EN 14255-2 (visibile e infrarosso);
• UNI EN 14255-4 (terminologia e grandezze).
Altri riferimenti utili in funzione della sorgente:
• UNI EN 12198 (radiazioni emesse da macchinario);
• CEI EN 62471 (sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade, inclusi LED).
Riferimenti tecnici per sistemi laser:
• norme IEC/EN/CEI della serie 60825-1 (sicurezza dei prodotti laser: classificazione e requisiti);
• UNI EN ISO 11553-1 / UNI EN ISO 11553-2 (requisiti di sicurezza per macchine laser);
• UNI EN ISO 11554 (metodi di prova per determinare potenza/energia dei fasci laser).
Ulteriori fonti da considerare, quando pertinenti:
• manuali d’uso e manutenzione del fabbricante (fonte primaria per classificazione e dati di emissione);
• pubblicazioni scientifiche e linee guida tecniche;
• dati della sorveglianza sanitaria, quando attuata (art. 216, comma 2, lettera h).
No. L’art. 216 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola.
Dato che le misurazioni strumentali possono essere onerose, è preferibile, quando tecnicamente corretto, una valutazione che non richieda misure, basata su dati affidabili e sulla corretta analisi delle condizioni di esposizione.
In pratica occorre:
• verificare se le sorgenti sono “giustificabili” (rischio trascurabile) sulla base di classificazioni e dati tecnici riconosciuti;
• se non giustificabili, valutare se siano disponibili dati tecnici del fabbricante, dati di letteratura o dati su condizioni analoghe tali da permettere una stima attendibile senza misure.
Se non si effettuano misure, in generale è necessario conoscere e riportare nella valutazione:
• numero, posizione e tipologia delle sorgenti;
• possibilità di riflessioni (scattering) da pareti, oggetti e superfici presenti;
• dati spettrali della sorgente (da specifiche del costruttore o documentazione tecnica);
• emissione costante o variabile;
• distanza operatore-sorgente e condizioni del campo visivo professionale;
• tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
Esempi in cui misure/calcoli possono non essere necessari:
• saldatura ad arco: il rischio per l’operatore addetto è tipicamente molto elevato e i tempi per sovraesposizione sono noti essere molto brevi; l’attenzione va posta soprattutto su schermature, delimitazioni, DPI, protezione di terzi e organizzazione del lavoro;
• sorgenti classificate secondo UNI EN 12198 (macchine) o CEI EN 62471 (lampade/sistemi), quando la classificazione consente una valutazione ragionevole dei livelli di esposizione e delle misure conseguenti.
Le indicazioni metodologiche per misurazioni su sorgenti pulsanti sono riportate nelle norme tecniche applicabili, tra cui:
• CEI EN 62471 (sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade);
• norme IEC/EN/CEI della serie 60825-1 (sicurezza dei prodotti laser).
I valori limite di esposizione (VLE) alle radiazioni ottiche sono correlati ai possibili effetti sulla salute accertati sulla base di considerazioni biologiche. Il rispetto dei VLE fornisce un elevato livello di protezione per i lavoratori esposti.
I VLE permettono anche di stimare il tempo massimo di permanenza in un ambiente dove sia possibile un’esposizione misurabile o calcolabile senza subire danni.
Per le ROA:
• i VLE per le radiazioni non coerenti emesse da sorgenti artificiali sono nell’Allegato XXXVII – Parte I;
• i VLE per le radiazioni laser sono nell’Allegato XXXVII – Parte II.
Le formule e i parametri dipendono da:
• intervallo di lunghezza d’onda;
• caratteristiche di emissione (continua/pulsata, ecc.);
• condizioni di esposizione.
Per una determinata sorgente possono essere pertinenti più VLE, che devono essere rispettati contemporaneamente.
Una volta identificati e valutati i rischi e adottate tutte le misure tecniche e organizzative attuabili, il datore di lavoro deve individuare i DPI più efficaci per proteggere occhi e viso dai rischi residui.
Per la protezione di occhi e viso si utilizzano:
• occhiali (oculare singolo o doppio);
• maschere (a scatola o a coppa);
• ripari facciali (es. per saldatura o altri usi specifici).
Requisiti essenziali dei DPI:
• assorbire la maggior parte dell’energia nelle lunghezze d’onda nocive;
• non alterare eccessivamente la trasmissione del visibile quando serve riconoscere contrasti e colori;
• mantenere le prestazioni nel tempo (resistenza all’irraggiamento nelle condizioni d’impiego);
• marcatura CE e marcatura specifica di oculare e montatura secondo norme applicabili, con nota informativa da consultare.
I DPI per la protezione degli occhi e del viso rientrano almeno nella categoria II ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 (adeguamento nazionale D.Lgs. 17/2019) e richiedono informazione/formazione e addestramento all’uso, quando previsto.
Per ROA non coerenti:
• l’oculare riporta un numero di scala (codice + graduazione) che identifica la regione spettrale e la capacità filtrante.
Per laser:
• i DPI oculari specifici vanno utilizzati nelle zone in cui è possibile il superamento dei VLE;
• la norma UNI EN 207 definisce requisiti e livelli di protezione (marcatura “L” con numero) e le tipologie di prova (D, I, R, M);
• per operazioni di puntamento/allineamento nel visibile (400–700 nm) si applicano criteri specifici (UNI EN 208).
In aggiunta agli oculari, spesso servono anche DPI per la cute e indumenti/guanti idonei (es. saldatura: guanti da saldatore, indumenti resistenti al calore, grembiuli), in funzione del rischio complessivo.
Nota operativa: anche con DPI idonei non si deve mai fissare il raggio laser.
Per esposizione a ROA non coerenti, è raccomandata l’informazione/formazione quando la valutazione non può concludersi con la “giustificazione” (rischio trascurabile) e sono necessarie misure organizzative, tecniche e/o DPI specifici.
Per esposizione a laser, informazione/formazione è dovuta quando si utilizzano sorgenti di classe diversa dalla 1 (e comunque in relazione al rischio effettivo e alle procedure adottate).
Deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente se si riscontra un’esposizione superiore ai VLE.
In termini preventivi, la sorveglianza sanitaria (art. 218 del D.Lgs. 81/2008) è normalmente da attivare per i lavoratori che, in base alla valutazione, devono indossare DPI per occhi e/o pelle perché, in assenza di tali DPI (o in caso di uso non corretto), potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai VLE, nonostante le misure tecniche e organizzative adottate.
Con specifico riferimento a radiazione UV e luce blu, possono essere previsti controlli mirati anche per esposizioni inferiori ai VLE, quando l’esposizione si protrae nel tempo (mesi/anni) e il Medico Competente lo ritiene opportuno sulla base del rischio e delle suscettibilità individuali.
La periodicità è definita dal Medico Competente; spesso è annuale, ma può variare in funzione del rischio, dell’esito degli accertamenti e della presenza di soggetti particolarmente sensibili.
La mancata valutazione del rischio ROA rientra tra le violazioni sanzionate dall’art. 219 del D.Lgs. 81/2008 (richiamo dell’art. 216).
Importi aggiornati alla rivalutazione delle ammende (Decreto 20 settembre 2023):
• violazione dell’art. 216 (valutazione/misura/calcolo quando necessario): arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 219, comma 1, lettera a).
Ulteriori sanzioni possono applicarsi in caso di mancata adozione delle misure conseguenti alla valutazione, tra cui:
• violazione art. 217, comma 1 (misure tecniche/organizzative): arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro (art. 219, comma 2, lettera a);
• violazione art. 217, commi 2 e 3 (segnaletica, delimitazione/limitazione accessi, misure specifiche): arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro (art. 219, comma 2, lettera b).
Le sanzioni effettive dipendono dalla specifica violazione contestata e dalle condizioni accertate in sede ispettiva.
Le sorgenti ROA non “giustificabili” (cioè da considerare certamente ai fini della prevenzione del rischio, perché non trattabili come rischio trascurabile) includono tipicamente:
• arco elettrico – saldatura elettrica (MIG/MAG, TIG, plasma, elettrodo, ecc.);
• lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione;
• lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, curing;
• “luce nera” per test e controlli non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471);
• lampade/sistemi LED per fototerapia;
• lampade ad alogenuri metallici;
• fari di veicoli (in particolari contesti e condizioni operative);
• lampade scialitiche da sala operatoria;
• lampade abbronzanti;
• lampade per usi particolari (eccetto quelle classificate “Esente”);
• lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1, 2, 3 ai sensi della CEI EN 62471;
• corpi incandescenti (metallo o vetro fuso) con corpo incandescente a vista e loro lavorazione;
• riscaldatori radiativi a lampade;
• apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico;
• apparecchiature laser: classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 (classificazione secondo norme di prodotto applicabili);
• emissioni secondarie non coerenti derivanti dalla lavorazione di materiali con sorgenti laser.
Ultima verifica redazionale dei contenuti: 31/01/2026 (data di controllo interno, non aggiornamento normativo).
